Art. 31.
(Modifiche all'articolo 307 del codice di procedura civile).

      1. All'articolo 307 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «quattro mesi»;

          b) al terzo comma, secondo periodo, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

          c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

      «L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza».